Avvocato La Monaca, in quale misura ciascun condominio deve contribuire alle spese per il rifacimento del lastrico solare?
“Fatta salva la specificità dei singoli fatti concreti e di tutte le eventuali variabili di cui la realtà è spesso feconda, si può affermare che la ripartizione delle spese del lastrico solare, anche ad uso esclusivo del singolo condomino, ai sensi dell’art 1126 c.c., sarà addebita nel seguente modo: 1/3 dei costi al titolare esclusivo del lastrico, e i restanti 2/3 ai condomini ai quali il lastrico serve in proporzione dei millesimi di ciascuno (il senso di quest’ultima locuzione “ai condomini cui serve” vale ad escludere, in caso di complesso con più edifici, ognuno con un proprio lastrico solare, gli inquini delle palazzine non interessate). La ratio della norma è semplice e di intuitiva evidenza. Non inganni, infatti, l’uso esclusivo del lastrico, poiché lo stesso funge da copertura di tutto l’edificio ed questo l’elemento che il legislatore ha ritenuto preminente nella formulazione della norma. Tali disposizioni, quali norme imperative, non possono essere derogate dall’Assemblea. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare e della terrazza a livello, che serve da copertura ai piani sottostanti, fissato dall’articolo 1126 del Codice civile (un terzo a carico del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico o della terrazza, due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie quelle per il rifacimento della pavimentazione e quelle per il trasporto e la discarica dei relativi detriti (Cassazione, 19 ottobre 1992, n. 11449). Avv. Danilo La Monaca”.
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