
Taormina. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, con ordinanza sindacale numero 42 del 7 luiglio 2025, ha disposto la riapertura di via Garipoli dalle ore 6 del 9 luglio 2025.
IL TESTO DELL’ORDINANZA SINDACALE
Taormina. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca,
premesso che con propria ordinanza n. 16 del 28.03.2025 avente ad oggetto: “Intervento di sistemazione definitiva e messa in sicurezza del versante Taormina lato mare ordinanza contingibile ed urgente ex art 54 comma 4 del d.lgs n. 267/00”, sono state previste alcune misure necessarie e propedeutiche alla realizzazioni di interventi urgenti ed indifferibili sul costone roccioso sovrastante la via Garipoli e la via Zaccani, come compiutamente rappresentata nell’ordinanza medesima, al fine di mitigare il rischio crolli, a tutela della pubblica e privata incolumità;
che detta ordinanza prevede la chiusura, con effetto dalle ore 00:01 del 29 marzo 2025, del transito veicolare e pedonale su via Garipoli fino alla conclusione dei suddetti lavori, per la durata di n. 109 giorni, fatte salve eventuali proroghe ed altresì la chiusura, con effetto dalle ore 00:01 del 29 marzo 2025, del transito veicolare e pedonale su via Zaccani fino alla conclusione dei suddetti lavori, per la durata di n. 204 giorni, fatte salve eventuali proroghe;
considerato che il Consorzio ME-CT, con nota prot n. 0033259/2025, ha comunicato quanto segue: “Con riferimento all’oggetto, visto l’avanzamento delle attività, si comunica che dalle ore 06:00 del 09/07/2025 è possibile procedere con la riapertura al transito veicolare e pedonale sulla via Garipoli. Resta fermo il divieto di transito su via Zaccani fino al completamento delle attività di messa in sicurezza del versante interessato, come previsto da cronoprogramma condiviso e la necessità di sgombero dei fabbricati nell’area sottostante il suddetto intervento, individuati catastalmente al fg. 2 mappali 1267, 1265, 329, 326, 199, 207, 1378,1237, 1373 del Comune di Taormina”;
visto l’art. 54, comma 4, del TUEL, che recita: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
considerato che ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, rileva l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento sindacale, nonché l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, essendo irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo, ex multis vedi Consiglio di Stato sez. V, 09/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/03/2020), n.1670;
che in virtù di quanto sopra, veniva adottata l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 28.03.2025;
ritenuto che la situazione di pericolo sottesa all’adozione dell’Ordinanza Sindacale n. 16 del 28.03.2025 è venuto meno, giusta nota prot. n. 0033259/2025 sopra citata del Consorzio ME-CT;
che occorre provvedere alla revoca parziale della citata Ordinanza Sindacale, facendo salve alcune misure, per come indicato dal Consorzio ME-CT a mezzo della nota sopra menzionata;
ritenuto, quindi, in applicazione del principio del contrarius actus e dei relativi poteri di autotutela decisoria, di dover adottare la presente ordinanza sindacale di revoca;
vista l’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 36 della legge regionale n. 7/2019;
visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) Revocare parzialmente l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 28.03.2025 ed ogni provvedimento presupposto e consequenziale.
2) Stabilire che rimangono in vigore le seguenti misure:
– divieto di transito su via Zaccani fino al completamento delle attività di messa in sicurezza del versante interessato, come previsto da cronoprogramma condiviso;
– sgombero dei fabbricati nell’area sottostante il suddetto intervento, individuati catastalmente al fg. 2 mappali 1267, 1265, 329, 326, 199, 207, 1378,1237, 1373 del Comune di Taormina;
– mantenere il parcheggio gratuito per gli scooter negli stalli (strisce blu) del piazzale Mazzarò.
DISPONE
l’entrata in vigore del presente provvedimento, dalle ore 06:00 del giorno 09.07.2025.
che la presente ordinanza venga trasmessa al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura di Messina, al responsabile dell’Area Tecnica; al Comando della Polizia Locale; al Consorzio Autostrade Siciliane e per opportuna conoscenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine presenti nel territorio comunale, all’Autorità di Bacino Idrografico; alla Soprintendenza dei BB.CC.AA di Messina, all’Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Taormina.
che venga notificata al responsabile del procedimento di RFI, ai proprietari delle aree interessate dagli interventi di fase 2 e 3 descritte in premessa, ai proprietari/abitanti degli edifici sottostanti le aree interessate.




