Letojanni. La Commissione disciplinare ha respinto l’appello del Letojanni calcio Seconda categoria), in merito alla squalifica di Alessandro Panebianco fino al 31 ottobre 2011. “La società Letojanni ha proposto appello in ordine alla squalifica inflitta al giocatore Panebianco – spiega la Commissione disciplinare – ritenendola eccessiva e poco rispecchiante i fatti accaduti nel terreno di giuoco, e ne aveva chiesto pertanto l’annullamento o la riduzione. Questa Commissione disciplinare territoriale, letti gli atti di gara, ha osservato che il comportamento tenuto dal calciatore è stato descritto nel referto arbitrale in maniera precisa e puntuale e ne ha ravvisato gli estremi per il provvedimento preso dal giudice di primo esame. Quindi, si delibera di respingere l’appello come sopra proposto dalla società Letojanni e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00”.









