Avv. La Monaca, in quanti anni si prescrive il bollo dell’automobile e come si può eventualmente contestare?
“La tassa di circolazione automobilistica (cd. Bollo auto), si prescrive in tre anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo all’anno di riferimento del tributo. Per esempio, il bollo relativo al 2015, si prescrive se entro il 31.12.2018, non giunge al contribuente un atto interruttivo, vale a dire la richiesta e/o l’intimazione di pagamento. Peraltro, secondo la disciplina applicabile alla prescrizione in generale, l’atto interruttivo dà inizio ad un nuovo termine uguale all’originario. Talvolta, accade, tuttavia, che nell’ambito della riscossione esattoriale (le cd. Cartelle di Pagamento), vengano elencati diversi ruoli per diversi tributi. I ruoli non sono altro che le singole pretese dei diversi enti impositori, i quali appunto, formano, i ruoli dei debitori e li trasmettono alla “Riscossione Sicilia Spa”, già Serit, per il recupero delle somme iscritte, maggiorate di spese, sanzioni, interessi. Sarà, allora, necessario esaminare le singole iscrizioni e accertare le singole vicende di ciascun tributo. Nella specie, in caso di bollo auto, bisognerà verificare l’anno e le eventuali notifiche. Ovviamente, la questione non finisce qui, in quanto, come spesso accade, il contribuente non ricorda se ha mai ricevuto una intimazione o altro. Nel qual caso è sempre bene agire con cautela e fare una richiesta di accesso agli atti presso l’Ente al fine di verificare l’esistenza di atti interruttivi. In fine, esaurita questa fase, è possibile fare ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria. In conclusione precisiamo, circostanza non di poco conto, che sarà onere avversario dimostrare la notifica di atti interruttivi della prescrizione”.
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